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La Circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Reverse Charge
Sabato 04 Aprile 2015
Finalmente la Circolare sul Reverse Charge
Con la Circolare 14/E del 27.03.2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce finalmente i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all’estensione del Reverse charge.
Un primo importante chiarimento riguarda il concetto di edificio. In linea con i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 46/E/1998, è stato precisato che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.
In base alla ricostruzione normativa sopra operata, pertanto – chiarisce l’Amministrazione Finanziaria - il Legislatore ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili.
Da sottolineare inoltre che – a parere dell’Amministrazione Finanziaria - il riferimento alla classificazione delle prestazioni sono da includere anche le manutenzioni di impianti.
L’estensione del Reverse charge nel settore edile, divenuta efficace con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (a partire dal 1° gennaio 2015), ha sollevato sin dalla sua introduzione molteplici dubbi applicativi che hanno reso la vita ancor più difficile ad imprese e professionisti.
Si tratta in particolare di stabilire con certezza il perimetro applicativo della norma e individuare le fattispecie per le quali il prestatore debba emettere fattura con l’indicazione inversione contabile (quindi senza applicazione dell’Iva).
Si ricorda infatti che con il meccanismo del Reverse charge gli obblighi dell’assolvimento dell’IVA sono “traslati” dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.
L’utilizzo di questo particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA evita l’attuazione delle frodi consistenti nell’intascare l’IVA dal cessionario/committente senza che questa venga successivamente versata all’Erario.
Estensione del Reverse charge nel settore edile
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la nuova lettera a-ter, nel comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972.
La richiamata disposizione prevede l’applicazione del Reverse charge anche per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
A differenza di quanto previsto nella lettera a), dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972 che prevedeva l’applicazione di tale regime solo in presenza di subappalto, la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 prevede che il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a condizione che il committente sia un soggetto Iva.
In pratica, il sistema dell’inversione contabile introdotto dalla nuova lettera a- ter) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 si applica in ogni caso, quando il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:
- dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
In conclusione, per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il Reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente:
- sia dal rapporto contrattuale;
- sia dalla tipologia di attività esercitata.
L’estensione del Reverse charge nel settore edile riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi.
Sono considerate prestazioni di servizi i contratti di appalto o d’opera e solo per tale prestazioni troverà applicazione il Reverse charge.
Nel caso della cessione con posa in opera si ha la cessione di un bene accompagnata dalla relativa installazione. Tale situazione però non risulta applicabile all’artigiano che installa la caldaia, trattandosi in ogni caso in questo caso della stipula di un contratto di appalto che prevede la fornitura in opera di un bene funzionante.
E’ necessario valutare quindi con attenzione se l’operazione posta in essere sia qualificabile come cessione di beni e quindi non sia applicabile del Reverse charge o invece sia da considerarsi prestazione di servizi con conseguente applicazione del Reverse charge.
L’Agenzia delle Entrate, già con la Risoluzione n. 25 del 06.03.2015, ha chiarito che nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli, non trova applicazione il Reverse charge.
La nozione di edificio
Una delle questione che necessitava di un immediato chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardava il concetto di “edificio” a cui far riferimento.
L’Agenzia delle Entrate definisce edificio qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome
Sono escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.
Dubbi erano stati sollevati anche sulle corrette modalità di fatturazione per i contratti di appalto che comprendono sia operazioni da assoggettare al Reverse charge sia operazioni da escludere dall’ambito applicativo del Reverse charge.
I chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria – C.M. 14/E/2015
In via generale |
Le singole prestazioni soggette a Reverse charge dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile. |
Eccezione |
La costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di 15 cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del Reverse charge. |
Allegato: Circolare+n.+14+del+27+marzo+2015.pdf
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