Accedi all'area riservata
Contattaci
RIEPILOGO REVERSE CHARGE 2015
Marted́ 27 Gennaio 2015
NOVITA’ REVERSE CHARGE
Le casistiche in cui si applica l’uno o l’altro meccanismo
Rilevanti novità nel mondo dell’Iva, con particolare riguardo alle nuove casistiche di applicazione del reverse charge e dello split payment. Fino a oggi eravamo abituati ad applicare il meccanismo dell’inversione contabile esclusivamente nelle ipotesi di subappalto in edilizia. Ora la Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), introduce all’articolo 17 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 la nuova lettera a-ter) e “sottrae” alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto, rendendo il reverse charge applicabile a 360 gradi (subappalti e anche appalti o contratti d’opera).
In sostanza, il legislatore estende il regime dell’inversione contabile alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici.
In attesa delle istruzioni ministeriali, che definiranno con precisione l’ambito oggettivo (definizione di edificio, puntuale indicazione delle varie casistiche), soggettivamente è chiaro che non si applica il meccanismo nel caso in cui il committente sia un privato o un ente nell’ambito istituzionale; gli enti applicano l’inversione quando agiscono in ambito commerciale.
Il reverse charge o inversione contabile è un metodo di fatturazione in base al quale, a fronte di determinate tipologie di cessioni o prestazioni, il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo in Italia, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
L’inversione contabile è l’unico meccanismo di assolvimento dell’imposta nelle seguenti ipotesi:
- PRESTAZIONI DI SERVIZI - diverse da servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui alla lettera a - ter) - COMPRESA LA MANODOPERA, RESE NEL SETTORE EDILE da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore
- N.B. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale, a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
- PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE, DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD EDIFICI
Tali prestazioni non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge). Le prestazioni di cui al punto 1 sono soggette all’inversione contabile solo se svolte da subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso a patto che il committente sia un soggetto passivo.
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE, DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI
COMPLETAMENTO, RELATIVE AD EDIFICI
Per quanto riguarda la nuova casistica di inversione contabile, di cui al punto 2, essa va individuata in modo oggettivo, a prescindere dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente. A differenza del caso di cui al punto 1, la nuova previsione non menziona il tipo di rapporto contrattuale, né il tipo di attività svolta dal committente.
Questo significa che le prestazioni di servizi sub 2), oggettivamente considerate, saranno sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile alla sola condizione che il committente sia un soggetto con Partita Iva, quale che sia l’attività da questi esercitata e il rapporto negoziale con il prestatore.
Nelle ipotesi di prestazioni diverse da quelle di cui al punto 2), il reverse continua ad applicarsi solo nei rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera), se la prestazione è riconducibile al settore costruzioni (attività del settore F dei codici Ateco: es. costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter).
CASISTICA
Provando ad esaminare alcune casistiche pratiche, potremmo riscontrare che:
CASO |
COMMITTENTE |
MODALITA’ |
SOGGETTO CHE COSTRUISCE UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA IN UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA IN UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA SU UNA STRADA |
|
|
SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU UNA STRADA |
|
|
SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO ELETTRICO SU UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO ELETTRICO SU UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN IMPIANTO IDRAULICO SU UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN IMPIANTO IDRAULICO SU UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE POSA UN PAVIMENTO SU UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE POSA UN PAVIMENTO SU UN EDIFICIO |
|
|
SOGGETTO CHE CEDE UNA CALDAIA |
|
cessione di beni. |
SOGGETTO CHE CEDE UNA CALDAIA |
|
cessione di beni. |
SOGGETTO CHE CEDE E INSTALLA CLIMATIZZATORI |
|
|
INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI |
|
|
INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI |
|
|
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO |
|
|
Numerosi i punti da chiarire. Fra gli altri, dovrà essere precisata la portata della nozione di “edificio”, specificando se sono comprese anche singole porzioni.
Per il momento si richiamano le seguenti definizioni ricavabili da precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate.
- Qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome (cfr. Risoluzione n. 46/E/1998 - Circolare n. 1820 del 23-7-1960 Ministero dei Lavori pubblici).
- L’edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (art. 2, D.Lgs n. 192/2005).
Si riepilogano infine le sanzioni applicabili in caso di errata applicazione del regime in esame.
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
CESSIONARIO/COMMITTENTE NON ASSOLVE L’IMPOSTA, RELATIVA AGLI ACQUISTI, MEDIANTE IL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE. |
Dal 100 al 200% dell’imposta con un minimo 258 euro. |
FORNITORE ADDEBITA L’IMPOSTA IN FATTURA IN MODO IRREGOLARE, OMETTENDONE IL VERSAMENTO. |
Dal 100 al 200% dell’imposta con un minimo 258 euro. |
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA, ANCORCHÉ IRREGOLARE, FERMO RESTANDO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE. |
Sanzione pari al 3% dell’imposta, con minimo 258 euro. |
Tutte le news & eventi