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NUOVE REGOLE 2015 PER IL REVERSE CHARGE

Martedì 13 Gennaio 2015

Oggetto: Nuove regole per il Reverse Charge

 

 

Per contrastare ulteriormente l’attuazione di frodi IVA, nella Legge di Stabilità 2015, si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Il Legislatore introduce nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi di:

pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Tali misure entreranno in vigore il 1° Gennaio 2015.

Con il meccanismo del reverse charge gli obblighi dell’assolvimento dell’IVA sono “traslati” dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

L’utilizzo di questo particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA evita l’attuazione delle frodi consistenti nell’intascare l’IVA da parte del cessionario/committente senza che questa venga successivamente versata all’Erario.

In pratica, il sistema dell’inversione contabile introdotto dalla nuova lettera a ter) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 si applica in ogni caso, quando il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

  • dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

In conclusione, per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente:

  • sia dal rapporto contrattuale;
  • sia dalla tipologia di attività esercitata.

 

Quanto all’identificazione oggettiva delle prestazioni, il punto di riferimento dovrebbe essere rappresentato sempre dalla tabella ATECO 2007.

Pertanto:

  • i lavori di demolizione dovrebbero essere quelli descritti nel codice 43.11, che non comprende però i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12);
  • i lavori di installazione impianti, quelli così qualificati nell’ambito del gruppo 43.2;
  • i lavori di completamento (e finitura), quelli cioè del gruppo 43.3.

Per quanto riguarda i lavori di pulizia, un’interpretazione estensiva della norma, porta a ritenere che siano inclusi sia quelli classificati nella classe 43.39.09 che quelli ricompresi nella classe 81.21. e 81.22.

Per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).

 

Trattandosi di prestazioni di carattere oggettivo occorre porre particolare attenzione alla descrizione delle prestazioni svolte, in modo di specificare correttamente se l’oggetto del servizio prestato rientra nelle categorie disciplinate dalla nuova disposizione legislativa.

 

Un aspetto che andrà immediatamente chiarito è la nozione di “edificio” a cui far riferimento, ma per il momento possiamo considerare tutti gli interventi eseguiti in qualsiasi tipo di immobile.

 

Si ribadisce che il sistema di inversione contabile è applicabile se la prestazione viene eseguita nei confronti di un soggetto IVA.

Ovviamente le prestazioni svolte nei confronti si un soggetto non IVA sono sempre da assoggettare ad IVA nei modi ordinari.

 

            Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

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