Accedi all'area riservata





Hai perso la password?

Contattaci

DETRAZIONI E TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Marted́ 04 Febbraio 2025

Detrazioni e Trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti

 

Viene modificato l’articolo 13, comma 1, lettera a), Tuir, elevando da 1.880 a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

 

Viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente a eccezione dei percettori di redditi da pensione ex articolo 49, comma 3, lettera a), Tuir, con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;

- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale di cui sopra il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Sempre ai titolari di reddito di lavoro dipendente a eccezione dei percettori di redditi da pensione ex articolo 49, comma 3, lettera a), Tuir con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Ai fini dell’erogazione dei benefici di cui sopra, i sostituti d’imposta li riconoscono in via automatica, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Qualora in tale sede si rivelino non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d’imposta, inoltre, procedono alla compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma mediante compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Ai fini della determinazione del tetto di reddito di cui ai commi precedenti, si devono includere le quote esenti del reddito agevolato di cui:

- all’articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90% al ricorrere di specifiche condizioni;

- all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023;

- all’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, ai sensi del quale i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.

Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir.

info

Condividi su:  
   

Tutte le news & eventi