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TRACCIABILITA' DELLE SPESE AI FINE DELLA DETRAZIONE

Martedì 04 Febbraio 2025

Tracciabilità delle spese ai fini Irpef, Ires e Irap

 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ai fini della detraibilità delle seguenti spese è necessaria l’effettuazione con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

 

- per il lavoro dipendente: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1, L. 21/1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito per le predette spese;

 

- per il lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui sopra, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra;

 

- reddito di impresa: le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui all’articolo 95, commi 1, 2 e 3 Tuir, se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra;

 

- reddito di impresa: le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra.

 

Tali disposizioni rilevano anche ai fini Irap.

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