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RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Martedì 04 Febbraio 2025

Rideterminazione valore terreni e partecipazioni

 

Viene prevista a regime la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni.

 

Partecipazioni

All’articolo 5, L. 448/2001 sono apportate alcune modifiche per quanto riguarda il riferimento all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, e viene disposta l’abrogazione del comma 1-bis concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari. Al comma 2 è prevista l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 18% che deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno con possibilità di rateizzazione in un numero massimo di 3 rate senza più pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata debbano essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno.

Infine, per effetto del nuovo comma 7-bis, è preclusa la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della c.d. participation exemption.

 

Terreni

Anche per i terreni il nuovo comma 2, articolo 7, L. 448/2001, prevede che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 18%, con versamento entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione e facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre e senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

Da ultimo, viene eliminato al comma 5 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente. Pertanto, con il nuovo comma 5 l’aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

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