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ADEMPIMENTO GESTIONE RIFIUTI - ISCRIZIONE RENTRI

Martedì 04 Febbraio 2025

          Innanzi tutto occorre precisare che dal prossimo 13/02/2025 i formulari ed i registri di Carico e Scarico eventualmente detenuti non saranno più validi ed occorre procedere alla gestione della nuova modulistica scaricabile direttamente dal sito www.rentri.gov.it con le seguenti precisazioni:

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Non tutte le imprese sono tenute ad iscriversi al RENTRI. Nella Tabella seguente sono riportate le scadenze:

Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti

Scadenza 13/02/2025

Enti o imprese che si occupano di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti

Scadenza 13/02/2025

Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

Dal 15/06/2025 al 14/08/2025

Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti

Dal 15/12/2025 al 13/02/2026

 

Dalla tabella risulta evidente che i produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti non avranno mai l’obbligo di iscriversi al RENTRI, ma dovranno comunque rispettare gli altri adempimenti previsti dalla normativa.

L’iscrizione al RENTRI comporta il pagamento del diritto annuale (differenziato per il primo anno e per gli anni successivi) e dei diritti di segreteria

 

FORMULARIO RIFIUTI – FIR

Il FIR è il documento utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Dal 13/02/2025 dovrà obbligatoriamente stampato tramite la procedura telematica all’interno del sito www.rentri.gov.it:

accedere all’area “Produttori di rifiuti non iscritti” e cliccare sul pulsante “Emissione FIR”

L’accesso al portale RENTRI avviene attraverso le credenziali SPID – CIE - CNS

Come specificato la procedura sarà attiva dal prossimo 13/02 e pertanto fino a tale data dovranno essere utilizzati i formulari precedenti.

La procedura consente sia di stampare un formulario in bianco, da compilare manualmente come in precedenza, oppure di stampare il formulario già compilato. Al momento dell’emissione la procedura assegna in automatico il numero progressivo ed il formulario dovrà essere stampato per accompagnare il trasporto dei rifiuti. E’ attiva una versione DEMO per provare la compilazione del documento.

Attenzione: Il sistema non consente di scaricare due volte lo stesso documento, pertanto una volta “EMESSO” il file PDF generato dovrà essere opportunamente conservato e stampato.

A partire dal 13/02/2026 (ma volontariamente anche prima) per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il FIR dovrà essere emesso e gestito in modalità digitale e sottoscritto digitalmente, mentre per i soggetti non tenuti all’iscrizione continuerà ad essere gestita la modalità cartacea.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Oltre ai soggetti che trattano i rifiuti a diverso titolo (trasporto, commercio, detenzione e trattamento) sono tenuti a tenere regolarmente aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti tutti i produttori di rifiuti pericolosi.

I produttori di rifiuti non pericolosi che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese produttori iniziali che:

a)      producono rifiuti:

-        prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani (lettera c) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);

-        prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani (lettera d) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);

-        derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti  dalla  potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle  acque  reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,  da fosse settiche e da reti fognarie (lettera g) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);

b)     hanno più di 10 dipendenti;

N.B. Entrambi i requisiti devono essere rispettati.

Sono invece esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184 del D.lgs 152/2006: 

-        prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;

-        prodotti dalle  attività   di   costruzione   e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; 

-        prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani; 

-        prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani;

-        derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani; 

-        veicoli fuori uso. 

Dal prossimo 13 febbraio, i soggetti tenuti alla compilazione del Registro di carico e scarico dovranno utilizzare la nuova modulistica scaricabile gratuitamente all’interno della procedura RENTRI.

Il registro una volta stampato dovrà poi essere normalmente vidimato come in precedenza.

Dalla data d’iscrizione al RENTRI la tenuta del registro dovrà essere tenuta esclusivamente in modalità digitale attraverso la procedura RENTRI, ovvero tramite appositi gestionali in commercio.

Il registro deve essere aggiornato entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’operazione.

Attenzione: La numerazione del nuovo registro cartaceo dovrà seguire la numerazione del precedente registro cartaceo detenuto dall’impresa.

I registri digitali dovranno poi essere conservati a norma di legge utilizzando appositi servizi di conservazione (come ad esempio quelli che forniscono i servizi di conservazione delle fatture elettroniche).

Sanzioni

Ovviamente il mancato rispetto delle previsioni normative comporta l’applicazione delle relative sanzioni.

Nella tabella seguente il riepilogo:

Fattispecie

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti Pericolosi

Omessa o tardiva iscrizione al RENTRI

Da 500 a 2000 €uro

Da 1000 a 3000 €uro

Omessa o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità

Da 500 a 2000 €uro

Da 1000 a 3000 €uro

Omessa o incompleta tenuta del Registro di Carico e Scarico

Da 2000 a 10000 €

Per le imprese con meno di 15 dipendenti da 1040 a 6200 €

Da 10000 a 30000 €

Per le imprese con meno di 15 dipendenti da 2070 a 12400 €

Omessa o irregolare tenuta del FIR

Da 1600 a 10000 €

Da 1600 a 1000 € e reclusione fino a 2 anni

 

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