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Sintesi delle altre novità legge bilancio 2024

Martedì 30 Gennaio 2024

 

La L. 213/2023, c.d. Legge di Bilancio per il 2024, è stata pubblicata sul S.O. n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2023. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024, come previsto dall’articolo 21. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 1

Contenuto

Comma 15

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore 1%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Commi 16-17

Misure fiscali per il welfare aziendale

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir. Si considerano, nello specifico, fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni. La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Il maggior limite pari a 2.000 euro si rende applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Comma 18

Detassazione dei premi di risultato

Viene previsto, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, L. 208/2015, al 5%.

Commi 60-62

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico

Con l’obiettivo di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

L’Agenzia delle entrate e l’Inps, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 91

Modifiche all’Ivie e all’Ivafe

Vengono elevate le aliquote ordinarie dell’Ivie e dell’Ivafe rispettivamente dallo 0,76 all’1,06% e dal 2 al 4 per mille annuo.

Commi 94 e 96

Versamento unitario e compensazione

Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail.

Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.

Commi 95-96

Versamenti in compensazione

Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014, ai sensi della quale i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

 

Comma 97

Versamenti in compensazione

Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 1-bis la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

Il nuovo comma 1-ter, invece, dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Commi 101-107

Misure in materia di rischi catastrofali

Viene introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con Decreto Mef e Mimit, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, Ivass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Commi 142-155

Iscro

Diviene strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, L. 178/2020, nel periodo 2021-2023.

L’Iscro, erogata dall’Inps nei limiti di spesa previsti, è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti delle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

L’Iscro, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa: l’importo non può comunque, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (importi da rivalutarsi annualmente).

L’Iscro non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; la cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’Iscro determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

L’erogazione dell’Iscro è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per finanziare l’Iscro, è previsto un aumento dell’aliquota aggiuntiva alla Gestione separata (articolo 59, comma 16, L. 449/1997) pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall’anno 2024 per i soggetti interessati.

L’Iscro concorre alla formazione del reddito.

Comma 177

Bonus asilo nido

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età̀ inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro.

Comma 179

Indennità congedo parentale

L’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

L’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal comma 179 in commento, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.Lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

Commi 180-182

Esonero contributivo lavoratrici madri

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

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