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LETTERE COMPLIANCE FORFETTARI
Martedì 31 Ottobre 2023
Le lettere dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti forfettari.
1. Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 325550 del 19 settembre 2023 è stato disposto l’invio di comunicazioni di compliance (inviti all’adempimento spontaneo) ai contribuenti in regime forfettario che hanno omesso di indicare gli elementi informativi obbligatori previsti dalla norma (quadro RS).
Tali comunicazioni pervengono a mezzo PEC (o posta ordinaria in caso di mancata registrazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata in INIPEC).
Il contribuente destinatario di tali comunicazioni deve effettuare le opportune verifiche e ha la possibilità di fornire spiegazioni o ravvedere la propria posizione.
Abbiamo già dato comunicazione dell’invio di tali comunicazioni, ma alla luce delle numerose richieste ricevute si ritiene necessario sottolineare alcuni concetti.
Sono destinatari delle comunicazioni di compliance di cui al Provvedimento AdE del 19 settembre 2023:
- I contribuenti in regime forfettario nell’anno d’imposta 2021
- I contribuenti che nell’anno d’imposta 2021 non hanno compilato il quadro RS righi 375 – 381
1.1 Normativa di riferimento I dati che sono richiesti ai righi da 375 a 381 del quadro RS, seppure non abbiano evidentemente alcun tipo di impatto sulla determinazione delle imposte dovute, sono comuni dati la cui fornitura è obbligatoria, in ragione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 73, della legge 190/2014, ovvero la medesima norma che regola il regime forfettario.
Articolo 1, comma 73, della legge 190/2014 “Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”. |
Ci si trova, pertanto, dinnanzi ad un obbligo di legge, per quanto i dati richiesti possano apparire come “inutili”.
Nel compilare la dichiarazione dei redditi degli anni 2021 e 2022 il nostro Studio in assenza di fatture inerenti la propria attività non ha ovviamente compilato i righi della dichiarazione sopra riportati, non avendo alcun dato da indicare, con la conseguenza di molti contribuenti, come quelli di molti altri colleghi, hanno ricevuto la comunicazione dell’Agenzia Entrate.
A tal proposito si prega prendere opportuna conoscenza di quanto riportato nella parte finale del presente documento.
2.1 Le lettere di compliance
Il destinatario della comunicazione di compliance deve verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero l’effettiva presenza di dati che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione. A seconda dell’esito di tale verifica potrà:
- Ignorare l’avviso laddove effettivamente non vi sia alcun dato da indicare
- Richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, anche tramite intermediario incaricato (articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
- Se la segnalazione è fondata, regolarizzare la propria posizione entro il 30 novembre 2024 senza sanzioni, come previsto dall’Articolo 6 del D.L. 132/2023 che ha prorogato il termine comunicato nella lettera ed eliminato la sanzione prevista.
NOTA BENE – Il rinvio al 2024 riguarda i forfettari che hanno ricevuto le lettere di compliance e quindi parliamo dell’anno di imposta 2021, pertanto eventuali modifiche sulla dichiarazione 2022 dovranno essere presentate entro il prossimo 30 novembre 2023.
Stesso discorso vale per l’anno di imposta in corso, 2023, e per gli anni a seguire: salvo che non intervenga una modifica nella modulistica Redditi, la necessità di fornire i dati informativi relativi ai forfettari resta confermata. Di fatto, questi contribuenti, teoricamente esonerati dalla tenuta delle scritture, dovranno comunque in qualche modo tracciare le spese, quanto meno quelle la cui indicazione è prevista nel quadro RS del modello redditi.
Ovvero, si tratta di raccogliere i dati che, nel momento in cui la legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) troverà concreta attuazione per quanto riguarda l’introduzione del concordato preventivo, saranno presi in considerazione.
In altri termini, anche i contribuenti in regime forfettario saranno interessati al concordato preventivo (e fin qui nessun stupore), ma del determinare i confini dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate peseranno anche i dati informativi. Ebbene, su quest’ultimo punto le perplessità sono molte, non fosse altro per il fatto che ben sappiamo che moltissimi forfettari (in violazione alla norma) non si sono certo preoccupati di richiedere fattura per documentare i costi sostenuti. Di fatto, quindi, i dati che verranno forniti non saranno attendibili, e andranno ad “inquinare” in un qualche modo l’accordo preventivo con il fisco.
4.1 La compilazione del quadro RS
Come già detto, i dati informativi sono obbligatori anche in sede di modello Redditi 2023 anno di imposta 2022; di conseguenza, è opportuno effettuare una pronta verifica sulla corretta compilazione dei righi interessati, in ragione del fatto che il dichiarativo relativo all’anno di imposta 2022 può essere trasmesso fino al 30 novembre 2023, ed entro la medesima data, se già trasmesso, eventualmente rettificato, in questo caso in assenza di sanzioni, mediante trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini.
Ovviamente in assenza di fatture contabilizzate anche in questo caso il nostro Studio non ha contabilizzato alcun costo nei righi oggetto della suddetta comunicazione.
Vediamo quali sono i dati relativi al 2022 da indicare nel modello Redditi 2023.
Esercenti attività d’impresa
RS375 |
numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta |
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RS376 |
ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione; spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa; costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi |
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RS377 |
costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di: |
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RS378 |
ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione |
Esercenti attività di lavoro autonomo
RS381 |
Ammontare delle spese sostenute nell’anno per: |
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i servizi telefonici compresi quelli accessori |
i consumi di energia elettrica |
i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli |
5.1 L’indicazione dei costi promiscui
Ci è doveroso fornire alcune precisazioni in ordine all’esposizione dei cd. “costi promiscui”, ovvero quei costi che non trovano riscontro nelle fatture intestate al contribuente in regime forfettario poiché documentati da giustificativi intestati alla persona fisica, nella sua sfera privata, eppure in qualche modo attinenti all’attività svolta in quanto riferiti a spese sostenute anche per l’attività stessa.
Il classico caso è, ad esempio, quello del professionista che esercita la propria attività nell’abitazione, e che pertanto sostiene spese relative a consumi documentati da bollette intestate alla sua persona fisica e non alla partita IVA.
In conclusione, ai fini dei dati che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti a indicare nel quadro RS, rilevano anche i costi sostenuti promiscuamente, da considerarsi nella misura del 50%, il che rende il panorama dei soggetti obbligati a comunicare i dati ancora più ampio del previsto, e la ricerca delle relative informazioni ancora più complessa. Il tutto, come sempre, nel nome della semplificazione.
Conclusioni
Al fine di evitare le suddette segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto in perfetta applicazione della normativa vigente, si invitano i contribuenti in regime forfettario a documentare con fattura i costi inerenti la propria attività, anche se non deducibili ai fini della determinazione del reddito, per consentire allo Studio la corretta compilazione dei suddetti quadri.
Purtroppo in assenza di fattura non possiamo compilare i suddetti quadri in quanto mancherebbeo gli elementi a supporto della determinazione dell’importo da dichiarare.
Per quanto riguarda i costi promiscui che vengono sostenuti da qualche professionista in regime forfettario si invita a voler fornire copia della fattura ricevuta dall’operatore telefonico/elettrico relativamente alla spesa sostenuta con codice fiscale privato ed in quanto tale non disponibile sul cassetto fiscale delle fatture elettroniche.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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