s I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
s Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.
s La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
s L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
s Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS.
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