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CASSA INTEGRAZIONE ED EMERGENZA COVID 19

Giovedì 19 Marzo 2020

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:

1)      Cassa integrazione ordinaria per le aziende del settore industriale e dell’edilizia, con procedura semplificata. Si è in attesa della circolare INPS per la presentazione delle domande.

2)      fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti

3)      cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti. Da un primo esame non sembra interessare gli studi professionali. In tal caso però bisogna aspettare il decreto della Regione che disciplina le modalità di presentazione della domanda.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate.

 

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)

s  I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

s  Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.

La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

s  L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

s  Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS.

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

s  Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.

 

 

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