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NUOVI ADEMPIMENTI IN CASO DI APPALTO

Sabato 25 Gennaio 2020

 

NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI IN CASO DI APPALTO

 

Con la conversione del D.L. 124/2019 a opera della L. 157/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore nuovi adempimenti fiscali a carico di appaltatori e committenti.

Di seguito i principali aspetti operativi.

 

Perimetro di applicazione della norma

Il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, afferma che i soggetti individuati dall’articolo 23, comma 1, D.P.R. 600/1973 (In sostanza si tratta di tutti i titolari di partita IVA e dei Condomini), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio.

Si può, inoltre, essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito, nel corso dell'ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

Tale esclusione dovrà essere tuttavia certificata dall’Agenzia delle entrate, tramite un Durf (Documento unico di regolarità fiscale) della durata di 4 mesi.

 

Gli obblighi e le responsabilità in capo al committente

Entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all’azienda appaltatrice) trasmettono su richiesta del committente a quest’ultimo:

  • copia delle deleghe di versamento;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori (Report Lavoratori), con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o dei servizi commissionati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Sanzioni a carico del committente

Qualora il committente, alla data ultima di ricezione della documentazione (ossia, 5 giorni dopo quello di scadenza dei versamenti), non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall’esame della documentazione prodotta, risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a un massimo del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i 90 giorni successivi, deve informare l’Agenzia delle entrate competente per territorio.

In caso di inottemperanza degli adempimenti di cui sopra, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione, nonché del relativo versamento.

 

Gli obblighi in capo all’appaltatore

Gli appaltatori, affidatari e subappaltatori devono:

  • suddividere per ciascuna commessa le ore di lavoro dei singoli lavoratori interessati nell’opera o nel servizio endoaziendale;
  • effettuare le ritenute fiscale per ciascun lavoratore subordinato e/o autonomo, tenendo suddivisi gli importi a seconda dell’impegno nelle varie commesse mensili;
  • versare tramite delega di pagamento F24 le imposte in relazione a ciascun committente. A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che si dovrà indicare il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente;
  • inviare al committente la delega di pagamento delle imposte entro 5 giorni dalla scadenza di versamento;
  • inviare al committente il Report Lavoratori.

 

 

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