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CARBURANTI: FATTURA ELETTRONICA E PAGAMENTO TRACCIATO

Venerd́ 08 Febbraio 2019

 

 

 

 

 

 

Carburanti:

Fattura elettronica e pagamento tracciato

 

E’ partito il 1 luglio 2018 l’obbligo a coloro che acquistano carburanti di utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili così come puntualmente individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04/04/2018.

L’evoluzione della normativa relativa ai carburanti ha ingenerato una certa confusione, aggravatasi con l’avvio dell’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica che è divenuto operativo per tutti a partire dal 1° gennaio 2019. Per tale ragione si ritiene utile fornire un sunto del quadro di insieme.

Per quanto riguarda le normative attualmente applicabili, è necessario primariamente ricordare che restano pienamente vigenti le disposizioni relative all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Quindi, al fine di poter detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di carburanti (nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 633/72), e dedurre il costo (nei limiti dei dettami del T.U.I.R.), è tutt’ora vigente l’obbligo di pagamento effettuato esclusivamente con modalità tracciabili, ovvero con l’utilizzo di uno degli strumenti previsti dal summenzionato Provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, la documentazione a supporto dell’acquisto effettuato, occorre ricordare che sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 909 – 3 della Manovra 2018 - Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – ovvero dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria l’emissione di fattura in esclusivo formato elettronico per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

La scheda carburante, pertanto, è andata definitivamente in pensione, così come non è più utilizzabile la documentazione di spesa basata su pagamenti effettuati esclusivamente in modalità elettronica. 

L’obbligo di fatturazione elettronica ha investito in pieno anche la rete distributiva dei carburanti, a partire dal 1° gennaio 2019, e pertanto anche i rifornimenti effettuati presso la rete distributiva stradale dovranno essere sempre e comunque documentati da e-fattura.

In sostanza, dal 2019 occorre rispettare due condizioni: possesso di fattura elettronica e pagamento tracciato.

Al fine di rendere meno oneroso il flusso amministrativo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il distributore può avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72, ovvero la fatturazione differita, potendo quindi emettere un’unica fattura – entro il giorno 15 del mese successivo – a fronte di tutte le cessioni effettuate verso lo stesso cliente nel mese precedente. Per potersi avvalere della fattura differita, tuttavia, occorre che per ciascun rifornimento sia rilasciato un DDT o documento equipollente, e sul punto è stato chiarito che si considera come tale anche lo scontrino generalmente rilasciato dalle apparecchiature di rifornimento, eventualmente integrato a mano con la partita IVA del soggetto acquirente.

 

Non essendo possibile verificare da parte dello0 Studio l'effettivo utilizzo di strumenti tracciati per il pagamento dei carburanti si invitano i signori Clienti a prestare la massima attenzione nel rispetto della citata normativa al fine di evitare eventuali riprese fiscali in sede di verifica da parte dell'Amminsitrazione finanziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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