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NUOVI SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Mercoledì 19 Ottobre 2016
Dal 2016 è stata ampliata la platea dei contribuenti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fornite ai contribuenti.
In particolare pare opportuno ricordare che a partire dal 2016 sono tenuti all’invio dei dati oltre che i soggetti previsti dall’Art. 3 del D. lgs. 175/2014, anche:
- Parafarmacie alle quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo previsto dal Decreto del Ministero della Salute;
- Psicologi
- Infermieri;
- Ostetriche;
- I tecnici sanitari di radiologia medica;
- Gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
- i medici veterinari
Con il decreto del 16 settembre sono state definite quindi le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare il Decreto individua:
- le modalità di accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria,
- il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione dei dati, nonché le modalità di opposizione da parte del contribuente alla trasmissione dei dati che come vedremo per molti aspetti rimanda al D.M. del 31 luglio 2015.
I nuovi soggetti obbligati alla comunicazione, devono richiedere le credenziali per l’invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS.
Il soggetto (titolare della partita IVA dell’esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all’albo) si collega sull’area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi riportati nella tabella seguente.
La richiesta di accreditamento può essere effettuata direttamente dal sito http://sistemats1.sanita.finanze.it/ al seguente percorso web del sito Home - Sistema TS informa - 730 - Spese Sanitarie - Registrazione / Accreditamento al Sistema TS.
Nome Campo |
Descrizione |
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Codice Fiscale soggetto responsabile dell’invio |
Codice fiscale del soggetto da abilitare all’invio telematico |
Codice fiscale legale Rappresentante (Soggetto richiedente) |
Codice fiscale del legale rappresentante della struttura (può coincidere con quello del soggetto responsabile dell’invio) |
Numero Tessera Sanitaria |
Numero della tessera sanitaria del soggetto richiedente |
Data Scadenza Tessera sanitaria |
Data di scadenza della tessera sanitaria del soggetto richiedente |
Partita Iva |
Partita Iva del soggetto giuridico |
Codice attività |
Codice ATECO della struttura da accreditare |
Casella di Posta |
Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) |
Numero Identificativo |
Può assumere I seguenti valori: - Numero iscrizione all’albo (per i soggetti iscritti in un albo professionale) - Codice Univoco a livello nazionale (per gli esercizi commerciali assegnato dal Ministero della Salute) - Numero iscrizione (ITCA) – per I fabbricanti dei dispositive su misura |
Il Sistema TS accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni o dei Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi Professionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Decreto dell’1/9/2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze effettua la verifica delle suddette richieste e in caso di esito:
- positivo, attribuisce le credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli “Enti di competenza”, comunica al soggetto richiedente l’impossibilità al rilascio delle credenziali.
Le tipologie di spesa da trasmettere fanno riferimento a:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie:
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica)
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese sanitarie.
Per i veterinari possiamo invece fare riferimento a:
- Acquisto di medicinali per uso veterinario;
- Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.
Le spese elencate devono essere comunicate al Sistema Tessera sanitaria entro il 31 gennaio 2017.
L’opposizione alla comunicazione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata 2017 da parte dei contribuenti che hanno sostenuto tali oneri, segue le indicazioni già previste dal D.M. 31 luglio 2015, al quale il decreto in trattazione rimanda espressamente.
Dunque l’opposizione che non può essere manifestata per le spese veterinarie, segue le seguenti indicazioni:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria; l’opposizione potrà essere effettuata a partire dalle spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento delle Entrate 15 settembre 2016.
Inoltre dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alle modalità richiamate, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa comunicando all’Agenzia delle Entrate, tramite posta elettronica, telefonicamente al Centro di assistenza multicanale o presso un qualsiasi ufficio territoriale (in quest’ultimo caso, va compilato e consegnato l’apposito modello). In riferimento alle singole voci, per tutto il mese di febbraio 2017 l’opposizione viene comunicata accedendo tramite la tessera sanitaria Ts- Cns o tramite le credenziali Fisconline all’area autenticata del sito dedicato del Sistema Tessera Sanitaria.
Tabella di riepilogo |
|
Adempimento |
Comunicazione dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie. |
Nuovi Soggetti interessati |
Parafarmacie, psicologi; infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, medici veterinari. |
Come |
Tramite il STS, avvalendosi anche di intermediari. |
Entro quando |
Entro il 31 gennaio 2017 |
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