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BONUS SANIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO

Giovedì 06 Agosto 2020

 

 

BONUS SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO

 

 

Il Decreto Rilancio prevede 2 specifiche agevolazioni connesse con le spese sostenute per fronteggiare l’emergenza Codiv-19; in particolare:

  • l’articolo 120 istituisce un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di natura selettiva, in quanto riservato solo ad alcuni soggetti;
  • l’articolo 125, invece, crea un credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Con provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di tali crediti, mentre la circolare n. 20/E/2020, di pari data, ha fornito alcuni chiarimenti di natura applicativa.

 

Credito imposta per adeguamento luoghi di lavoro

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore degli operatori con attività aperte al pubblico, a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

Ne sono beneficiari "i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore".

Si tratta, dunque, di una misura che tende a fornire un aiuto a fronte del sostenimento delle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Dunque, deve trattarsi di attività esercitate in luogo aperto al pubblico, ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi sovrintende il luogo.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in 2 gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

 

Interventi agevolabili

gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

A)

quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

B)

gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza")

Investimenti agevolabili

gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working

L'ammontare del credito d'imposta in parola corrisponde:

  • al 60% delle spese ammissibili sostenute (da intendersi come criterio di cassa o di competenza, a seconda dei casi) nel 2020 (per l’intero anno);
  • per un massimo di 80.000 euro (al netto dell’Iva, salvo se indetraibile).

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (dopo il sostenimento della spesa):

1)     esclusivamente in compensazione (utilizzando un apposito codice tributo e senza applicazione dei noti limiti di importo); o, in alternativa

2)     entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La norma prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario, ovvero da parte dei cessionari dello stesso, solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, previo regolare invio della comunicazione di cui si dirà.

Per la fruizione del bonus è necessario inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione telematica oggetto del citato provvedimento del 10 luglio 2020, nel periodo dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 all’interno della quale vanno indicate:

  • le spese sostenute;
  • quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020.

 

 

Credito di imposta per la sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

L'articolo 125, Decreto Rilancio assegna un credito d'imposta in favore di taluni soggetti, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

I beneficiari sono i "soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti".

Il credito d'imposta spetta in relazione alle "spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti".

La norma contiene un elenco esemplificativo delle spese:

 

a

Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

In particolare:

  • sono certamente ammissibili le spese per interventi in relazione ai quali i fornitori rilascino apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti;
  • può trattarsi anche di interventi effettuati dal personale dipendente, in presenza di competenze già ordinariamente riconosciute, nel rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna;
  • le spese possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario;
  • sono ammissibili anche quelle spese che sono sostenute per il rispetto di protocolli già in vigore prima dell’emergenza Covid-19 (per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.)

b

Spese sostenute per l’acquisto di:

1

dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

La norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

La norma, nel suo dato letterale, si riferisce agli "strumenti utilizzati nell'ambito" dell'attività lavorativa e istituzionale, non distinguendo tra uso sanitario o altro uso, sempre che l'attrezzatura sia inerente all'attività oggetto di agevolazione

2

prodotti detergenti e disinfettanti

3

dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione

4

dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

L'ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell'agevolazione qualora sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari.

La norma dispone che tale credito d'imposta:

  • non può superare la misura di 60.000 euro (riferito al credito e non alle spese che, di fatto, rilevano sino a 100.000 euro) per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

 

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