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DISPOSIZIONI RESIDUALI DECRETO 18-2020

Giovedì 19 Marzo 2020

Permessi retribuiti legge 104 1992

L’art. 24 prevede un’estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.  

Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato

Al comma 1 dell’articolo 26 viene stabilito che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e

s  non sono computabili ai fini del periodo di comporto.    

Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che vi ha dato origine.

Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Ai fini dell’indennità, fino al 30 aprile:

sia per i lavoratori pubblici che privati

con disabilità o

in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche,

il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero

 

Differimenti in materia di terzo settore

L’ articolo 35 prevede il differimento di una serie di termini per gli enti del terzo settore, interessati dalla recente riforma del Codice D. lgs n.117 2017. In particolare per :

  • Onlus
  • Organizzazioni di Volontariato
  • Associazioni di promozione sociale,

è prevista la proroga del termine per gli adempimenti legati all’adeguamento alla nuova disciplina dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.

Prevista inoltre la possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò riguarda, nello specifico :

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

per le quali l’approvazione del bilancio scada all’interno del periodo emergenziale.

 

Sospensione contributi lavoro domestico

L’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.  Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.

Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19

 

Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti:

  • con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
  • che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro

viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Misura, criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)

 

Sospensione licenziamenti individuali e collettivi

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l’avvio delle procedure   di mobilità, e di licenziamento collettivo (L. 23 1991) è precluso per 60 giorni. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”

 

L’articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”:

¨      l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

¨      per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.

 

Premio ai lavoratori dipendenti

Il Decreto prevede a favore:

  •  dei lavoratori dipendenti;
  •  con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In sostanza si tratta di un bonus Renzi aggiuntivo.

 

Rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

 

A seguito della sospensione su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, viene esplicitata la sopravvenuta impossibilità di dare seguito alle rispettive prestazioni.

Gli acquirenti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Queste disposizioni saranno valide fino al 3 Aprile o fino ad altre date qualora saranno previste dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del2020.

Le disposizioni già previste dal D.L 9/2020 art. 28 per il rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, attraverso le emissioni di voucher.

 

 

 

 

 

 

 

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